Le misure previste dall'art. 15 della legge n.55/1990 – incandidabilità ad una serie di cariche elettive, decadenza di diritto dalle medesime a seguito di sentenza di condanna, passata in giudicato, per determinati reati, nonché sospensione automatica in caso di condanna non definitiva per gli stessi – sono dirette «ad assicurare la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche allo scopo di fronteggiare una situazione di grave emergenza nazionale coinvolgente gli interessi dell'intera collettività». Con questa disciplina, il legislatore «ha inteso essenzialmente contrastare il fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto istituzionale locale e, in generale, perseguire l'esclusione dalle amministrazioni locali di coloro che per gravi motivi non possono ritenersi degni della fiducia popolare».
Con riferimento alla misura della sospensione obbligatoria dalla carica prevista dal comma 4-bis dell'art. 15, la Corte Costituzionale ha ritenuto che il bilanciamento dei valori coinvolti effettuato dal legislatore «non si appalesa irragionevole, essendo esso fondato essenzialmente sul sospetto di inquinamento o, quanto meno, di perdita dell'immagine degli apparati pubblici.
Non è ravvisabile alcun rapporto di incompatibilità tra l'art. 15 della legge n. 55 del 1990 e la nuova forma di governo nella Regione Sicilia introdotta dalla l-cost. n. 2 del 2001.
CORTE COSTITUZIONALE sentenza 24 ottobre 2008 n 352
Territorio e autonomie locali
Categoria
01 Ordinamento Istituzionale
Principi enucleati dalla pronuncia