Affidamento in house - Affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica - Definizione del requisito della "rilevanza dell'attività" dell'ente concessionario - Secondo la disciplina prevista dall’art. 2, comma 3 della L. prov. n. 12 del 2007 il giudizio di verifica della sussistenza del requisito in esame è limitato alla valutazione di dati di tipo quantitativo; e tali devono ritenersi quelli che, al fine di stabilire se il soggetto in house possa considerarsi “attivo” sul mercato in ragione della rilevanza esterna dell'attività di impresa svolta, attribuiscono valenza esclusiva all'entità del fatturato e delle risorse economiche impiegate. Nella prospettiva comunitaria, invece, è necessario assegnare rilievo anche ad eventuali aspetti di natura qualitativa idonei a fare desumere, ad esempio, la propensione dell'impresa ad effettuare determinati investimenti di risorse economiche in altri mercati – anche non contigui – in vista di una eventuale espansione in settori diversi da quelli rilevanti per l'ente pubblico conferente.