Scioglimento Consiglio comunale. La "conferma" delle dimissioni già protocollate non configura una nuova espressione di volontà dispositiva novativa di quella già espressa, ma è volta al fine di più ristretto, e di ordine formale, di sanare una mera irregolarità, essendo logico assumere quale termine ultimo per la "sanatoria" (meramente confermativa) quello entro il quale il Consiglio dovrebbe adottare la (eventuale) deliberazione della surroga. La natura di mera irregolarità del difetto di autenticazione della sottoscrizione della delega, per una parte delle dimissioni "ultra dimidium", non priva del requisito della contestualità il complesso delle medesime dimissioni, che rappresentano volontà plurime ma, nella considerazione normativa, interdipendenti ed inscindibili in funzione dell’effetto legale che, "ab origine", mirano a conseguire quale motivo essenziale normativamente considerato.