Sono tenuti a consentire l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti tutti i soggetti di diritto pubblico ed i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, compresi i gestori di pubblici servizi. Hanno titolo all’accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata la documento al quale è chiesto l’accesso. L’acquisizione di documenti amministrativo da parte dei soggetti pubblici è regolamentata dal principio di leale collaborazione istituzionale. Può configurarsi in concreto la fattispecie di una pubblica amministrazione che si trovi in posizione di soggetto amministrato rispetto al altra pubblica amministrazione (ad es. in materia di sovvenzioni o contributi oppure in materia tributaria) ed in quanto tale avente titolo all’accesso alla stessa stregua di un soggetto privato.
Il giudizio in materia di accesso di cui all’art. 25 L. n.241/1990 è sostanzialmente rivolto ad accertare la sussistenza o meno del titolo all’accesso nella specifica situazione alla luce dei parametri normativi.
CONSIGLIO DI STATO SEZ V sentenza 7 novembre 2008 n 5573
Territorio e autonomie locali
Categoria
18 Attività Amministrativa›18.02 Silenzio P.A.
Principi enucleati dalla pronuncia