Affidamento in house - Ai fini dell’affidamento di un servizio di pubblica utilità e della possibilità dello stesso affidamento ad un determinato organismo a struttura societaria, viene ad assumere il ruolo di primaria ed imprescindibile rilevanza, indipendentemente dalla giuridica qualificazione della stessa struttura sociale se annoverabile tra i soggetti di diritto privato, quello del perseguimento di interessi interamente rivolti alla migliore efficienza del servizio di pubblica utenza e non turbati dalla interferenza degli interessi di mero profitto facenti capo al possesso di quote di azionariato restate in capo ad agenti economici privati. In presenza di un capitale di azionaria partecipazione interamente in mano pubblica, non riveste rilevanza la esiguità della quota partecipativa di alcuni soggetti (nel caso di specie, il Comune interessato allo svolgimento del servizio nel suo territorio) poiché l’art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000, comma 5 (così come poi sostituito dal comma 1 del D.L. n. 269/2003) il quale si indirizza a "società a capitale interamente pubblico …" si riferisce espressamente all’"… ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale …" e ciò sta a significare la non necessarietà del possesso del capitale sociale da parte di un solo ente pubblico ed altresì la irrilevanza della misura percentuale nella partecipazione (o compartecipazione plurima) di enti pubblici, sempre che ricorrano le altre condizioni, di imprescindibile rilevanza, previste dallo stesso art. 113 che impone che gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La verifica sul "controllo analogo" consiste nel rinvenimento di clausole o prerogative che conferiscono agli enti locali partecipanti a quote societarie anche se esigue, effettive possibilità di controllo nell’ambito in cui si esplica l’attività decisionale dell’organismo societario attraverso i propri organi (assembleari o di amministrazione). Tale controllo è da intendersi esercitabile in chiave non soltanto propulsiva o propositiva di argomenti da portare all’ordine del giorno del consesso assembleare bensì, e principalmente, di poteri inibitivi di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con gli interessi dell’ente locale nel cui ambito territoriale si esplica il servizio.