Dal sistema sanzionatorio delineato dalla legge n. 689 del 1981 si evince inequivocabilmente che il responsabile della violazione amministrativa è la persona fisica, e quindi il rappresentante legale che ha agito nell'interesse dell'ente. La persona giuridica, al contrario, non può considerarsi autore della violazione medesima cui la legge ricollega l'applicazione delle sanzioni anzidette essendo soltanto obbligata in solido con il rappresentante o dipendente della stessa che sia invece autore della riferita violazione. L'autorità amministrativa che può scegliere su quale soggetto soddisfare il proprio credito sanzionatorio procedendo alla notifica della contestazione ed alla successiva emissione dell'ordinanza di ingiunzione nei suoi confronti. Non esiste un litisconsorzio necessario tra i coobbligati solidali di talché solo il soggetto nei confronti del quale è stata emessa l'ordinanza ingiunzione è tenuto al pagamento ed eventualmente alla opposizione.