CORTE DEI CONTI SEZ REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE parere del 29 maggio 2008 n15Par2008

Territorio e autonomie locali
29 Maggio 2008
Categoria 
12 Servizi Pubblici Locali
Principi enucleati dalla pronuncia 

Società partecipate. Sugli equilibri di bilancio degli Enti locali incidono direttamente i risultati degli organismi partecipati. Il risultato economico finale della gestione degli enti locali comprende anche il risultato della gestione operativa che include i costi ed i ricavi derivanti anche dall’esercizio di attività svolte attraverso società partecipate. Reiterate operazioni di ripianamento di perdite e di ricapitalizzazione costituiscono un rischio per gli equilibri di bilancio dell’Ente. Le partecipazioni azionarie ed i conferimenti di capitale costituiscono forme di investimento (cfr. art. 3, comma 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 340 – finanziaria 2004), come tali finanziabili con ricorso all’indebitamento ovvero con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione accertato e non altrimenti vincolato; Non costituiscono investimento ma rientrano nella spesa corrente le operazioni di ripiano delle perdite e di ricapitalizzazione. Pertanto non solo non si può ricorrere all’indebitamento per il finanziamento di tali operazioni (cfr. art. 3, comma 19 della finanziaria 2004), ma trovano anche applicazione i limiti di cui all’articolo 187 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) il quale precisa che l'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento. L’art. 3, commi 27 e ss., della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) ha introdotto nuove disposizioni, al fine di operare una riduzione del fenomeno della proliferazione di società pubbliche o miste, ritenuto un importante responsabile dell’incremento della spesa pubblica degli Enti locali.