CORTE DEI CONTI SEZ GIURISDIZ PER LA CAMPANIA sentenza del 27 dicembre 2007 n 4174

Territorio e autonomie locali
27 Dicembre 2007
Categoria 
12 Servizi Pubblici Locali
Principi enucleati dalla pronuncia 

Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti. Responsabilità per danno patrimoniale derivante dalla costituzione di una società mista per la gestione di un progetto di lavoro. Carenza assoluta di potere del Commissario. Le attività per le quali è consentito, ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 468/1997, costituire società miste preposte a gestire progetti prevedenti l'impiego di LSU sono quelle che “rientrano ... nella gestione ordinaria delle regioni e degli enti locali e che esulano certamente dalla gestione straordinaria dell'emergenza rifiuti, considerati i caratteri di eccezionalità e temporaneità che dovrebbero contraddistinguerla”.
I principi costituzionali e quelli generali dell'ordinamento costituiscono limiti ai poteri derogatori, espressamente conferiti al commissario straordinario, il quale può emanare i provvedimenti opportuni e necessari per fronteggiare particolari eventi, sostituendosi agli enti pubblici che, nella situazione di ordinarietà, sono titolari dei diritti, poteri e funzioni nelle diverse materie che si trovano ad essere coinvolte dall'azione del Commissario.
La deroga deve essere temporalmente delimitata; inoltre deve essere specifica, nel senso che i poteri commissariali devono essere ben definiti nel loro contenuto; infine, le norme delle quali è consentita la sospensione di applicazione, per effetto dei poteri attribuiti al commissario straordinario, devono risultare legate con la situazione di emergenza da un nesso di strumentalità. Il Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti (figura dotata di ulteriore specificità rispetto al Commissario straordinario per la protezione civile) non è titolare di una potestà direttamente conferita dalla norma, ma resta un'autorità delegata, alla quale sono trasferiti poteri gestionali, ma non la titolarità dell'intervento che rimane in capo al Presidente del Consiglio dei ministri. È quest'ultimo, o il ministro delegato per la protezione civile, che stabilisce le norme che possono essere derogate e, conseguentemente, circoscrive e specifica il potere di ordinanza del quale il commissario, in quanto organo amministrativo delegato, può avvalersi.