La Corte ha costantemente ribadito, che le disposizioni statali pongano solo criteri ed obiettivi cui dovranno attenersi le Regioni e gli enti locali nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, senza invece imporre loro precetti specifici e puntuali.
Il legislatore statale, vincolando Regioni e Province autonome all'adozione di misure analitiche e di dettaglio, ne ha compresso illegittimamente l'autonomia finanziaria, esorbitando dal compito di formulare i soli princípi fondamentali della materia.
L'attribuzione di funzioni amministrative di tipo sanzionatorio al prefetto non contrasta con quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992 (in virtù del quale «nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione»), dal momento che nel caso di specie si opera invece in una materia di competenza esclusiva dello Stato.
CORTE COSTITUZIONALE sentenza 20 maggio 2008 n 159
Territorio e autonomie locali
Categoria
01 Ordinamento Istituzionale
Principi enucleati dalla pronuncia