L'art. 54, comma ottavo, del t.u. n. 267/2000, dopo avere confermato il potere di ordinanza del Sindaco a prevenzione di gravi pericoli che minaccino l’incolumità dei cittadini, demanda al Prefetto la possibilità di nominare un commissario "ad acta" per l’adempimento in via sostitutiva, in caso di inerzia, dei compiti assegnati Sindaco nella qualità di Ufficiale del Governo. L’ intervento commissariale può, quindi, essere esercitato, oltre che in via positiva, anche ai fini dell’adozione di ogni "contrarius actus" rispetto a provvedimenti necessitati ed urgenti emessi dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, collocandosi la statuizione in via di autotutela nella medesima sfera di attribuzioni di cui dispone il Prefetto.