E’ consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato il principio secondo cui allorquando l’appello incidentale è da qualificarsi come improprio, perché vertente su capi autonomi dell’impugnata sentenza e sostenuto da un interesse proprio, devono essere esaminate prioritariamente le questioni sollevate con quest’ultimo gravame se in ordine logico - a mente del fondamentale canone sancito dall’art. 276, comma 2, c.p.c. - assumono carattere pregiudiziale rispetto a quelle introdotte con l’impugnazione principale. L’adozione di qualsivoglia atto da parte dell’amministrazione, in quanto espressione di funzione pubblica in risposta alla diffida dell’interessato, determini l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso proposto ex art. 21 bis cit. a seconda che intervenga prima o dopo la proposizione del ricorso medesimo. Inammissibilità del ricorso giurisdizionale contenente due distinte azioni (impugnatoria e di accertamento), disciplinate da due diversi riti e aventi diversi oggetto e contenuto. Impossibilità di proporre motivi aggiunti avverso il provvedimento sopravvenuto (sfavorevole) nel corso del giudizio instaurato ex art. 21 bis cit., e di convertire il ricorso speciale in ricorso volto ad introdurre un giudizio ordinario di legittimità. Impugnativa degli atti del commissario ad acta, nominato dal giudice, ex art. 21 bis, co. 2, cit., in sede ordinaria di legittmità e non già con ricorso per ottemperanza.