Segretari comunali - Revoca - Termine di 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco ex art. 99, comma 3, del T.U.E.L. - Una volta manifestata con l’avvio nei termini della procedura di nomina del nuovo segretario, la volontà di sostituire il segretario in carica, l’attivazione del procedimento di nomina non richiede un provvedimento di non conferma o revoca del segretario in carica, che continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo segretario (art. 2, comma 2, del D. L. n. 8/1999). E’ sufficiente l’avvio del procedimento di nomina nel suddetto termine di 120 giorni. La consumazione del potere del Sindaco a seguito del decorso di un termine non sottoposto al suo controllo, frustrerebbe l’esigenza di preservare la scelta fiduciaria del segretario da parte del Sindaco.