La partecipazione al procedimento preordinato allo scioglimento del Consiglio comunale non solo non è prevista dall’art. 15 bis L. 19 marzo 1990, n. 55 (ora art. 143 D.Lvo n. 267/2000) ma la sua mancanza è ampiamente giustificata dal fatto che trattasi di misura che, caratterizzandosi per il fatto di costituire la reazione dell’ordinamento alle ipotesi di "attentato all’ordine e alla sicurezza pubblica", esige interventi rapidi e decisi.
Concorso tra l'ipotesi di scioglimento per dimissioni dei consiglieri (art.141, comma 1 d.lgs.vo n. 267/2000) e quella di cui all'art 143. Il legislatore ha stabilito espressamente che in caso di concorso tra le due ipotesi di scioglimento, debba prevalere quella prevista dall’art. 143, che per la durata della gestione commissariale e le modalità di nomina degli organi straordinari, è preordinata a ripristinare le condizioni di normalità nel funzionamento dell’Amministrazione locale eliminando le interferenze delle organizzazioni criminali .
CONSIGLIO DI STATO SEZ VI sentenza 13 marzo 2007 n 1222
Territorio e autonomie locali
Categoria
15 Controllo sugli Organi›15.02 Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali per infiltrazione della criminalità organizzata
Principi enucleati dalla pronuncia