Va adeguatamente provata e motivata l’esistenza, non solo di un tentativo di infiltrazione delinquenziale, ma anche il concretizzarsi, per effetto dello stesso, di uno stato di fatto caratterizzato dall’alterazione della volontà degli amministratori a causa della interferenze criminali. La dimostrazione della presenza sul territorio di una radicata criminalità organizzata, naturalmente e notoriamente incline al condizionamento dei pubblici amministratori, non può di per sé indurre all’assiomatica conclusione della necessità dell’adozione della misura dello scioglimento degli organi elettivi.
La valutazione dell’amministrazione può anche essere basata su fatti e circostanze meramente indizianti di un condizionamento delinquenziale dell’operato degli amministratori locali, senza necessità di acquisizione di vere e proprie prove.
Non è consentito al giudice amministrativo estendere il sindacato al merito della decisione, sostituendo, in particolare, il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione nella quantificazione della rilevanza delle prove e soprattutto degli indizi al fine di ritenere configurato il condizionamento mafioso, rimesso, invece, agli apparati operativi e di controllo dell’amministrazione stessa.
CONSIGLIO DI STATO SEZ VI sentenza 16 febbraio 2007 n 665
Territorio e autonomie locali
Categoria
15 Controllo sugli Organi›15.02 Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali per infiltrazione della criminalità organizzata
Principi enucleati dalla pronuncia