Segretario comunale e provinciale - La legge 267/2000 ha voluto che il Segretario comunale fosse liberamente scelto dal Sindaco come un suo collaboratore di fiducia. Tra i Segretari comunali iscritti all’Agenzia, tra quelli che rispondono al bando municipale, il Sindaco individua la persona grata. Questa selezione viene svolta al di fuori da ogni requisito legale. Il Sindaco può scegliere il Segretario che più gli aggrada; magari per mera affinità politica, o per simpatia, per previa conoscenza. Lo scopo della legge è quello che il Segretario tecnico del diritto amministrativo, sostenga con i suoi suggerimenti legali l’organo politico apicale con dedizione e impegno. La legge vuole che il Segretario comunale collabori lealmente e sinceramente con il Sindaco, che lo ha scelto tra altri, senza motivare la sua decisione, nè per la nomina nè per la revoca.
Anche le mansioni di Direttore generale sono concesse discrezionalmente dal Sindaco e non costituiscono un elemento naturale della professione di Segretario comunale. Un Segretario comunale ha diritto solo allo stipendio come tale; e non già, anche all’indennità di Direttore generale. La revoca può essere operata anche per il direttore generale applicando lo stesso principio valido per il segretario comunale.
TRIBUNALE DEL LAVORO DI COMO sentenza 15 febbraio 2007 n 26
Territorio e autonomie locali
Categoria
11 Segretari Comunali e Provinciali
Principi enucleati dalla pronuncia