Il potere statale di commissariamento in ipotesi di impossibilità di funzionamento dell’ente locale sia coerente con il nuovo modello costituzionale delineato dalle autonomie locali, in cui lo Stato mantiene una posizione di supremazia, desumibile dagli artt. 114, comma 2, 117, 120 della Costituzione. Lo stesso potere è previsto tanto dall’art. 19 R.D. 383/34, quanto dal combinato disposto degli artt. 141 e 53 T.U.E.L. , senza che al riguardo sia ravvisabile alcuna relazione sussumibile nel fenomeno del concorso apparente di norme. Il limite del terzo mandato è stato inquadrato dalla dottrina come punto di equilibrio tra il modello dell’elezione diretta dell’esecutivo e la concentrazione del potere in capo a una sola persona che ne deriva. Nella giurisprudenza del Consiglio di Stato si è consolidato, sia pure in sede cautelare, l’indirizzo (leading case ord. n. 2120/07 e 2477/07) che vuole la decadenza del sindaco - indifferentemente nei comuni con popolazione inferiore o superiore a 15.000 abitanti - travolgere gli organi comunali che esprimono la stessa funzione di rappresentanza politica. Con la conseguente attivazione, stante l’impossibilità di regolare funzionamento dell’ente locale, del potere prefettizio di cui all’art. 19 R.D. 383/1934.