CONSIGLIO DI STATO SEZ VI sentenza 6 maggio 2008 n 1995

Territorio e autonomie locali
6 Maggio 2008
Categoria 
07 Rapporti di Lavoro e di Impiego nelle Pubbliche Amministrazioni07.01 Dirigenti
Principi enucleati dalla pronuncia 

Il provvedimento con il quale l’ Amministrazione in un rapporto qualificato di pubblico impiego incide sulla posizione di "status" del dipendente collocandolo in aspettativa senza assegni e contestualmente individua il titolo per l’adozione dell’atto che incide sul rapporto di servizio riveste carattere autoritativo e non paritetico ed ogni questione di legittimità va introdotta entro il termine decadenziale stabilito dall’ art. 21 della legge n. 1034/1971. La disciplina di cui agli artt. 56 e 57 del d.P.R. n. 411/1976 per il collocamento in congedo dei dirigenti sindacali degli organi direttivi ed esecutivi è riferita, per effetto del rinvio all’art. 19 della legge n. 300/1970 – nel testo previgente al parziale intervento abrogativo per effetto del referendum indetto con d.P.R. 28.07.1995, m. 312 - alle "associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale" ed a quelle "non affiliate alle predette organizzazioni che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati all’ unità produttiva". Dirigenti sindacali - Applicazione in via analogica della disciplina degli artt. 52 e 53 del regolamento organico del personale dell’I.N.P.S. che riconoscono la valutazione dei periodi di assenza dal servizio per servizio militare o per infermità – Nei casi di collocamento in aspettativa per servizio militare o per infermità, l’assenza dal servizio è conseguenza di un fatto estraneo alla volontà del pubblico dipendente (chiamata alle armi per la prestazione del servizio di leva; evento patologico che incide per la sua durata sull’ idoneità fisica a rendere la prestazione lavorativa), a differenza del collocamento in aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 31, secondo comma, della legge 20.05.1970, n. 300, che segue a richiesta dell’ interessato ed in base ad una scelta che dà prevalenza al pieno esercizio del mandato sindacale rispetto agli ordinari obblighi di servizio connessi alla posizione di impiego rivestita.