Il provvedimento con il quale l’ Amministrazione in un rapporto qualificato di pubblico impiego incide sulla posizione di "status" del dipendente collocandolo in aspettativa senza assegni e contestualmente individua il titolo per l’adozione dell’atto che incide sul rapporto di servizio riveste carattere autoritativo e non paritetico ed ogni questione di legittimità va introdotta entro il termine decadenziale stabilito dall’ art. 21 della legge n. 1034/1971. La disciplina di cui agli artt. 56 e 57 del d.P.R. n. 411/1976 per il collocamento in congedo dei dirigenti sindacali degli organi direttivi ed esecutivi è riferita, per effetto del rinvio all’art. 19 della legge n. 300/1970 – nel testo previgente al parziale intervento abrogativo per effetto del referendum indetto con d.P.R. 28.07.1995, m. 312 - alle "associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale" ed a quelle "non affiliate alle predette organizzazioni che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati all’ unità produttiva". Dirigenti sindacali - Applicazione in via analogica della disciplina degli artt. 52 e 53 del regolamento organico del personale dell’I.N.P.S. che riconoscono la valutazione dei periodi di assenza dal servizio per servizio militare o per infermità – Nei casi di collocamento in aspettativa per servizio militare o per infermità, l’assenza dal servizio è conseguenza di un fatto estraneo alla volontà del pubblico dipendente (chiamata alle armi per la prestazione del servizio di leva; evento patologico che incide per la sua durata sull’ idoneità fisica a rendere la prestazione lavorativa), a differenza del collocamento in aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 31, secondo comma, della legge 20.05.1970, n. 300, che segue a richiesta dell’ interessato ed in base ad una scelta che dà prevalenza al pieno esercizio del mandato sindacale rispetto agli ordinari obblighi di servizio connessi alla posizione di impiego rivestita.