Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) - Applicazione dell’art. 124 del T.U.E.L. (sulla pubblicazione delle delibere degli ee.ll.). L’A.T.O. costituisce formula organizzatoria ad hoc dei servizi idrici integrati istituiti con legge 36/94, la cui gestione resta peraltro affidata a comuni e province (art. 9). Se da un lato è indiscutibile il riconoscimento di un’autonoma soggettività all’A.T.O. (indipendentemente dalla possibilità di qualificarlo - prima del dlgs. 152/06 - come ente dotato di personalità, essendo i due concetti distinti anche nel diritto pubblico), dall’altro è altrettanto non dubitabile che lo stesso esprime compiti istituzionalmente di competenza degli enti locali, al cui sistema dunque - in assenza di contrarie previsione - va ricondotto. Ritenuta l’applicabilità - diretta o analogica - dell’art. 124, comma 2 del TUEL frana la critica a tenore della quale la decorrenza del termine di impugnazione potrebbe iniziare solo dalla pubblicazione della delibera dell’A.T.O. sull’albo pretorio dei singoli comuni facenti parte la Conferenza deliberante, tesi che non trova alcun avallo nella legge.