CGA SEZ GIURISDIZIONALE sentenza 12 aprile 2007 n 327

Territorio e autonomie locali
12 Aprile 2007
Categoria 
07 Rapporti di Lavoro e di Impiego nelle Pubbliche Amministrazioni07.01 Dirigenti
Principi enucleati dalla pronuncia 

L’atto di secondo grado che ha rimosso l’atto di nomina non ancora efficace, perché non positivamente controllato dalla Corte dei conti, non può, in senso tecnico, qualificarsi come vero e proprio atto di revoca o meglio atto di annullamento, ma piuttosto come un atto di mero ritiro, in quanto è andato ad incidere su una situazione giuridica soggettiva attiva non ancora radicatasi in alcun modo in capo al ricorrente, proprio per la mai acquisita efficacia dell’atto ampliativo a lui favorevole. La nomina a dirigente generale, essendo contraddistinta da ampia discrezionalità e non costituendo necessariamente un avanzamento dalle posizioni immediatamente inferiori, si fonda su presupposti che possono anche prescindere da semplici riferimenti ai servizi prestati, ricollegandosi invece a giudizi attuali sul possesso delle doti necessarie ad accedere alla qualifica dirigenziale in argomento. Ciò non porta ad escludere che l’atto di nomina debba essere adeguatamente motivato,dato che il carattere della “fiduciarietà” dello stesso non può dar luogo ad una discrezionalità talmente ampia da renderne impossibile l’esame sotto il profilo dell’eccesso di potere. Fino al momento in cui la nomina non divenga efficace perchè soggetta a controllo, può determinarsi il suo ritiro sulla base dei rilievi dell’organo di controllo od anche indipendentemente da essi sulla mera base di una rinnovata valutazione amministrativa.