La mozione di sfiducia rientra tra i provvedimenti caratterizzati da un'elevatissima discrezionalità, per cui sono sindacabili soltanto in caso di manifesta illogicità od evidente travisamento dei fatti, conseguentemente la norma dell'art. 10 comma 2 l. reg. Sicilia 15 settembre 1997 n. 35, laddove prescrive che la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco deve essere motivata, va letta nel contesto in cui viene in rilievo il collegamento politico tra sindaco e Consiglio comunale, nel senso che, in mancanza di qualsiasi qualificazione legislativa circa il contenuto di tale motivazione, deve ritenersi idonea a tal fine anche una motivazione incentrata su una diversità di orientamenti politici del sindaco e della maggioranza consiliare; pertanto, la mozione di sfiducia non deve essere motivata con riferimento a precise inadempienze del sindaco rispetto al programma sulla cui base era stato eletto. Pur non sussistendo un paradigma legale che consenta di sindacare la legittimità o meno della relativa decisione, ciò non comporta che la sfiducia sia un atto assolutamente discrezionale.