CONSIGLIO DI STATO SEZ V sentenza 19 aprile 2007 n 1797

Territorio e autonomie locali
19 Aprile 2007
Categoria 
11 Segretari Comunali e Provinciali
Principi enucleati dalla pronuncia 

Segretari comunali e provinciali. Nel procedimento di nomina del segretario comunale e provinciale, il compito dell’Agenzia è di mera indicazione ed invio dei curricula degli iscritti all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all’art. 98 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000, indicazione finalizzata alla scelta e alla successiva nomina del segretario comunale, imputata unicamente al sindaco, dal quale il segretario dipende funzionalmente. Qualora il sindaco non provveda alla nomina del segretario l’esercizio del potere sostitutivo è demandato alla regione, non già dell’Agenzia, stante la diversità delle funzioni che si assumono omesse. Che l’Agenzia abbia poi dato impulso diretto o indiretto all’esercizio della potestà sostitutiva non vale, conclusivamente, ad attribuirle la veste di "coautore" del provvedimento tutorio e la conseguente legittimazione a contraddire nel ricorso eventualmente proposto nel confronti dell’atto. Il mancato recepimento delle indicazioni da parte della Sezione regionale non lede in via immediata alcun diritto soggettivo del designato e tantomeno dell’Agenzia. L’intervento in giudizio mediante semplice memoria non notificata a cura dell’Agenzia non essendo parte necessaria del giudizio comporta la nullità dell’intervento ad opponendum nel giudizio di primo grado.
Nel procedimento di nomina del segretario comunale e provinciale, il compito dell’Agenzia è di mera indicazione ed invio dei curricula degli iscritti all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all’art. 98 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000, indicazione finalizzata alla scelta e alla successiva nomina del segretario comunale, imputata unicamente al sindaco, dal quale il segretario dipende funzionalmente. Che il sindaco non provveda alla nomina del segretario è pertanto presupposto per l’esercizio del potere sostitutivo della regione, non certo dell’Agenzia, stante la diversità delle funzioni che si assumono omesse. Che l’Agenzia abbia poi dato impulso diretto o indiretto all’esercizio della potestà sostitutiva non vale, conclusivamente, ad attribuirle la veste di "coautore" del provvedimento tutorio e la conseguente legittimazione a contraddire nel ricorso eventualmente proposto nel confronti dell’atto. Che l’indicazione della Sezione regionale non venga sia recepita non lede in via e immediata alcun diritto soggettivo del designato e tantomeno dell’Agenzia. Non essendo parte necessaria del giudizio, l’Agenzia avrebbe dovuto provvedere alla notificazione della memoria alle parti costituite, come sarebbe stato richiesto a pena di nullità per l’intervento ad opponendum nel giudizio di primo grado.