CGA SEZ GIURISDIZIONALE sentenza 14 settembre 2007 n 829

Territorio e autonomie locali
14 Settembre 2007
Categoria 
12 Servizi Pubblici Locali
Principi enucleati dalla pronuncia 

Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici nel caso in cui la P.A. agisca esercitando il suo potere autoritativo. Ordinanza contingibile ed urgente contenente l’ordine di prosecuzione di un servizio pubblico agli stessi patti e condizioni di cui al contratto di appalto stipulato in precedenza. Nel sistema introdotto dalla l. 21 luglio 2000 n. 205, la tutela giurisdizionale risarcitoria contro l'agire illegittimo della pubblica amministrazione spetta al giudice amministrativo in presenza di un concreto esercizio del potere, sia in base ad un provvedimento emanato nelle forme previste dalle norme che lo regolano sia in conseguenza di un comportamento, purché comportino una violazione di una norma e la lesione di una situazione soggettiva. Spetta quindi al giudice amministrativo la tutela che l'ordinamento appresta per le situazioni soggettive sacrificate dall'esercizio illegittimo del potere, sia quando il privato invochi la tutela di annullamento, sia quando richieda quella risarcitoria, in forma specifica o per equivalente, non potendo tali tecniche essere oggetto di separata e distinta considerazione ai fini della giurisdizione. Anche dopo la sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004 n. 204, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità degli art. 33 e 34 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituiti dall'art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205, la materia dei servizi pubblici può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce espletando il suo potere autoritativo.