Nei giudizi elettorali di cui all’art. 83/11 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, aventi ad oggetto l’atto di proclamazione degli eletti, sono parti necessarie unicamente l’ente al quale l’elezione si riferisce ed a cui vanno imputati i risultati elettorali, nonché, in qualità di controinteressati, i candidati della cui avvenuta elezione si discute; non sono invece legittimati altri organi o amministrazioni diversi dal predetto ente, ed in particolare il Ministero dell’interno, il quale interviene nel procedimento elettorale esclusivamente ai fini organizzatori . Ne deriva l’estromissione dal giudizio del predetto Ministero.
Il termine di quindici giorni fissato dal terzo comma del detto art. 83/11 va inteso nel senso che la perentorietà e la conseguente decadenza riguarda esclusivamente la presentazione di ricorso incidentale. Tra i soggetti a cui va riconosciuta legittimazione passiva nel ricorso in materia elettorale, non sono incluse le liste partecipanti alla competizione, le quali inoltre consistono sostanzialmente in una sommatoria di determinati candidati e sono prive di soggettività giuridica.
Compete al giudice, e non al soggetto incaricato di procedere alla verifica cartolare sul materiale elettorale, procedere alla valutazione giuridica delle schede rinvenute, ovviamente in relazione ai contenuti del gravame sottoposto al suo esame, ed all’effettiva attribuzione o meno dei voti che, all’esito di tale imprescindibile ed indelegabile esame, ritenga validi e spettanti a parte ricorrente.
Consiglio di Stato - Sez. V - Sentenza del 12 febbraio 2008 n.496
Territorio e autonomie locali
Categoria
05 Sistema Elettorale›05.02 Procedimento Elettorale
Principi enucleati dalla pronuncia