La ratio sottesa alla disciplina dell’art. 38 c. 8 d. lgs. n. 267/2000, che è chiaramente quella di assicurare la massima garanzia alla certezza e alla veridicità dell’atto di dimissioni, in considerazione della sua possibile incidenza sullo scioglimento del Consiglio comunale. L’impossibilità di disporre dell’atto di dimissioni una volta protocollato, si riferisce evidentemente agli atti di disposizione degli effetti, come l’ipotesi della revoca e più in generale tutti i casi in cui il Consigliere dimissionario intenda subordinare le proprie dimissioni a condizioni o termini. Ciò non significa che esse non possano essere regolarizzate, se prive di alcuno dei requisiti di forma prescritti.