Diritto di accesso del consigliere comunale
… l'espressione contenuta nell'art.43, comma 2, d.lgs. n.267 cit., secondo cui i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'ente di appartenenza, oltre che delle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso "utili" all'espletamento del proprio mandato, non è interpretabile come prescrittiva di un limite, ma piuttosto nel senso che "tale aggettivo comporta l'estensione del diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l'esercizio delle funzioni" (Cons. Stato-sez.V, 11 ottobre 2022 n.8688; sez.V, 13 agosto 2020 n.5032; sez.V, 2 marzo 2018 n.1298; sez.V, 5 settembre 2014 n.4525; sez.IV, 12 febbraio 2013 n.843); Considerato che gli unici limiti al diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali si rinvengono "nel principio di strumentalità, inerenza e proporzionalità, nel senso che l'esercizio del diritto deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative o di disturbo, che si traducano in un sindacato generale, indifferenziato e non circostanziato sull'attività amministrativa, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente ed approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto medesimo" (Cons. Stato-sez.II, 29 febbraio 2024 n.1974; sez.V, 28 marzo 2023 n.3157);