Approvazione del documento unico di programmazione
Dalle norme del TUOEL sopra richiamate non si può desumere un obbligo di approvare separatamente il documento unico di programmazione in una seduta consiliare ad esso dedicata. Non è dubbio che il documento programmatico sia un passaggio essenziale e propedeutico rispetto all'esame ed all'approvazione dei documenti di bilancio, come si evince dall'art.151, comma 1, del Tuel (che in particolare individua il legame funzionale tra il d.u.p. e il bilancio di previsione, le cui previsioni «sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione»), così come l'art.170, comma 5, del Tuel individua un rapporto strutturale tra i due atti, posto che il documento unico di programmazione «costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione». Tuttavia, dalle due disposizioni non è possibile trarre la conseguenza per la quale il documento di programmazione deve essere approvato in una seduta consiliare separata rispetto a quella dedicata all'approvazione del bilancio. La sequenza logica e cronologica tra i due atti non significa che occorra assicurare una certa distanza temporale tra le rispettive sedute consiliari per l'approvazione.