Diritto di partecipazione e d'informazione dei consiglieri comunali
Nella fattispecie in esame, le proposte di deliberazione impugnate difettano del parere positivo della commissione consiliare per il bilancio con la conseguenza che non avrebbero potuto essere ancora poste all'esame del consiglio comunale. Nel caso di specie, i consiglieri comunali hanno avuto meno di dieci giorni a disposizione – dal 23 al 29 marzo (6 giorni) – sia per esaminare la documentazione (a prescindere dai problemi di piena accessibilità anch'essi dedotti) sia per presentare eventuali emendamenti. Ciò ha comportato una violazione procedurale che ha compromesso il diritto d'informazione dei consiglieri comunali, quindi ad essere tempestivamente e correttamente informati sugli argomenti da trattare in consiglio comunale. Si osserva che il rispetto dei termini procedimentali non è un adempimento formale ma è funzionale, e quindi incomprimibile, per assicurare il completo esercizio delle prerogative dei consiglieri comunali (cfr. consolidata e condivisa giurisprudenza: TAR Campobasso, sentenza n.162 del 2018; TAR Campania, Napoli, sez.I, n.2844 del 2017; TAR Lombardia, sez.III, n.1330 del 2017; TAR Sardegna, sez.II, n.387 del 2016; TAR Reggio Calabria, sez.I, n.997 del 2016). Il periodo di tempo minimo per la messa a disposizione della documentazione è quindi orientato a garantire il pieno dispiegamento dei diritti incomprimibili, propri dei consiglieri, garantiti in via generale dalla stessa fonte primaria (segnatamente gli artt.172 e 174 d.lgs. 267/2000) che rinvia all'autonomia dei singoli enti il compito di precisare in dettaglio la loro portata nonché i limiti della coerenza e della congruità. Ne deriva che il mancato rispetto delle procedure deputate a garantire il diritto di partecipazione e d'informazione dei consiglieri comunali comporta inevitabilmente l'illegittimità degli atti adottati in violazione delle norme regolamentari e legislative sopra descritte.