Diritto di accesso
L'istanza di accesso, con la quale il ricorrente ha richiesto indistintamente la trasmissione di tutta la documentazione della gara (verbali, documentazione amministrativa, copia delle offerte tecniche ed economiche "comprensiva di eventuali allegati", documentazione probatoria del possesso dei requisiti di partecipazione, relazioni giustificative dell'anomalia dell'offerta, chiarimenti resi in fase di soccorso istruttorio), appare effettivamente preordinata a quel "controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni" che l'art.24, co. 3, della legge n.241/1990 intende sottrarre alle finalità legittimamente perseguibili con l'accesso documentale, in quanto intestato agli organi di controllo interno delle pubbliche amministrazioni, nonché al giudice contabile. Non può ritenersi esaustivo dichiarare, nell'istanza, che "l'ostensione degli atti è certamente necessaria ed imprescindibile per la formulazione delle censure che si andranno a proporre nelle apposite sedi" ovvero esprimere, nel ricorso ex art.116 c.p.a., l'intendimento di voler "contestare le modalità di attribuzione dei punteggi tecnici e dunque il complessivo operato della Commissione di gara", in quanto si tratta di affermazioni che disvelano un uso improprio dell'accesso documentale. Tale strumento postula, infatti, richieste "mirate", finalizzate a verificare la possibilità di un esito alternativo del procedimento evidenziale per effetto di una diversa valutazione delle offerte, che sia, però, suffragata pur sempre da "tracce" preesistenti rispetto alla domanda di accesso. La genericità (ed onnicomprensività) dell'istanza di accesso formulata recide, in conclusione, quel legame tra il documento e l'interesse che l'art.22, co.1, lett.b), della legge n.241/1990 eleva a condizione generale per l'esercizio del diritto di accesso, ancor di più al cospetto di segreti tecnici e commerciali.