Diritto di accesso
Con riguardo al profilo della eventuale riservatezza dei dati richiesti, peraltro, il Collegio – anche tenuto conto della assenza di contestazioni sul punto e trattandosi di dati meramente economici – ritiene prevalenti le descritte esigenze difensive, non ravvisando quindi ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento per cui "L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. Quanto al rapporto tra 'accesso difensivo' e tutela della riservatezza occorre distinguere tra: - la riservatezza 'semplice', afferente la tutela dei dati finanziari ed economici, in ordine alla quale l'interesse difensivo va tendenzialmente ritenuto prevalente; - la riservatezza 'rafforzata', nell'ambito della quale vanno annoverati sia i dati 'sensibili', quali le origini razziali, le convinzioni politiche e religiose, le vicende giudiziarie, che i dati 'super-sensibili', come la salute e l'orientamento sessuale, rispetto ai quali l'interesse difensivo deve di volta in volta essere bilanciato secondo i criteri di necessarietà, di indispensabilità e di parità di rango" (Consiglio di Stato, sentenza n.10277/2022).