Consiglio di Stato, sez.VII - Sentenza del 3 gennaio 2024, n.89

Territorio e autonomie locali
3 Gennaio 2024
Categoria 
03 Organi03.02 Consigli comunali e provinciali (Accesso dei consiglieri ex. art. 43 TUEL)
Principi enucleati dalla pronuncia 

Atti adottati successivamente al decreto di indizione dei comizi elettorali

Estratto/Sintesi: 

Come già rilevato con la sentenza n.8553/2022, nel corpo della deliberazione impugnata si è dato conto analiticamente delle ragioni di opportunità e di urgenza che hanno presieduto all'adozione della variante in data successiva al decreto di indizione dei comizi elettorali (…); in sintesi si tratta di argomenti che, nei limiti del sindacato esperibile dal giudice amministrativo in una scelta che rimane nell'ambito dell'ampia discrezionalità dell'amministrazione, non appaiono illogici o irragionevoli poiché la motivazione si riferisce a quanto disposto dal Ministero dell'Interno con la circolare del 7 dicembre 2006, in base alla quale l'adozione di una variante al PRG viene ritenuta sufficientemente motivata con l'esigenza di evitare danni al paesaggio naturale o all'assetto urbanistico ovvero in nel caso di rischi di danni rilevanti in caso di ritardo nell'adozione dell'atto.