Diritto di accesso dei consiglieri
…… va sottolineato che solo gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dall'obbligo di segreto nei procedimenti penali ai sensi dell'art.329 c.p.p.. Gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione (non su delega dell'autorità giudiziaria, bensì) nell'ambito dell'attività istituzionale demandatagli dalla legge sono atti amministrativi ‒ come tali suscettibili di accesso ‒ anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti (per quanto concerne la materia edilizia, ai sensi dell'art.27 del d.P.R. n.380 del 2001) e rimangono tali pur dopo l'inoltro di una denunzia all'autorità giudiziaria. Alla luce di quanto complessivamente rilevato deve concludersi che, in riforma della sentenza gravata, il Comune sia tenuto a consentire l'accesso agli atti oggetto della citata istanza con esclusione di quelli effettivamente svolti nell'esercizio di attività di polizia giudiziaria e come tali coperti da segreto investigativo, la cui individuazione non può che essere rimessa, in concreto, ai competenti uffici dell'ente locale, i quali nell'ipotesi della sussistenza di dubbi interpretativi riferiti a singoli atti e documenti potranno a tal fine effettuare specifiche richieste preventive al competente pubblico ministero.