Diritti dei consiglieri comunali - Avviso di convocazione
Va condivisa la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui: "- l'avviso di convocazione delle sedute del Consiglio comunale è lo strumento indispensabile per il corretto e regolare funzionamento dell'organo consiliare, consentendo ai consiglieri comunali, diretti rappresentanti della comunità, non solo di essere informati delle riunioni dell'assise cittadina ma, soprattutto, di potervi partecipare attivamente, contribuendo in modo pieno e consapevole alle scelte strategiche e alle decisioni fondamentali della vita stessa dell'ente, anche mediante il necessario ruolo di controllo sull'organo esecutivo;
- di conseguenza, non è sufficiente che l'avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, sia solo regolarmente inviato al consigliere comunale, ma è necessario che lo stesso non solo lo abbia effettivamente ricevuto, ma che tra il momento della ricezione e quello della seduta consiliare intercorra un ragionevole lasso temporale affinché il mandato consiliare possa essere effettivamente svolto in modo serio, completo e consapevole;
- nel caso di specie tali principi si trovano condensati nella disciplina regolamentare invocata, la cui violazione integra il mancato rispetto degli stessi, nei termini correttamente divisati ed argomentati dal Giudice di prime cure;
- in linea generale, tra il giorno della consegna dell'avviso di convocazione del consiglio comunale e il giorno della convocazione del consiglio medesimo il periodo di tempo che deve intercorrere non può comprendere né il giorno della consegna dell'avviso di convocazione né quello della adunanza, atteso che il termine previsto è costituito da giorni liberi e interi che devono interamente decorrere prima dello svolgimento dell'attività cui sono preordinati e ciò in quanto il consigliere comunale deve essere messo nelle condizioni di svolgere con pienezza di funzioni il proprio ruolo elettivo e quindi ha diritto ad una piena e fattiva partecipazione ad ogni attività del consiglio comunale con cognizione di causa" (Cons. St. sentenza n.8344 del 2022).