TAR Campania, sez.I - Sentenza del 24 gennaio 2024, n.631

Territorio e autonomie locali
24 Gennaio 2024
Categoria 
03 Organi03.02 Consigli comunali e provinciali (Accesso dei consiglieri ex. art. 43 TUEL)
Principi enucleati dalla pronuncia 

Diritto di informazione dei consiglieri comunali - Messa a disposizione dei consiglieri comunali della proposta, dello schema di rendiconto finanziario approvato dalla giunta e dei relativi allegati

Estratto/Sintesi: 

Con riferimento al ricorso introduttivo, in linea con costante e condivisa giurisprudenza, anche di questa Sezione (T.A.R. Napoli-sez.I, n.7268/2022, n.6048/2020, n.4412/2017, n.2844/2017 e n.3710/2018), il mancato rispetto del termine sancito dalla disciplina legislativa e regolamentare per la messa a disposizione dei consiglieri comunali della proposta, dello schema di rendiconto finanziario approvato dalla giunta e dei relativi allegati, integra uno specifico profilo di illegittimità e determina la lesione del cd. ius ad officium. Sul punto, giova ricordare che l'art.227, comma 2, TUEL precisa che: "La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità". Sul carattere perentorio del termine non vi è da dubitare, atteso che la messa a disposizione dei documenti contabili è essenziale per rendere possibile un adeguato esame istruttorio prima di partecipare alla discussione ed alla decisione in consiglio; il termine è quindi strumentale per il pieno dispiegamento delle funzioni proprie del consigliere, la cui violazione, anche minima, rappresenta un vulnus.