Consiglio di Stato, sez.V - Sentenza dell'11 gennaio 2024, n.376

Territorio e autonomie locali
11 Gennaio 2024
Categoria 
02 Soggetti e Forme associative
Principi enucleati dalla pronuncia 

Unione di Comuni - Estromissione di comune aderente

Estratto/Sintesi: 

Il potere di estromettere con decisione unilaterale uno dei comuni che compongono un'unione non è previsto dall'art.32 del d.lgs. n.267 del 2000, né trova - o potrebbe trovare - riscontro nelle previsioni statutarie di quella denominata "…". Queste ultime, caso mai, da un lato disciplinano quale causa di cessazione dell'ente la scadenza del termine di durata ovvero una deliberazione assunta a maggioranza qualificata da parte dei propri organi deliberanti. Il recesso del singolo partecipante, invece, può avvenire solo ad iniziativa dello stesso, ferma restando la (effettiva) presa d'atto da parte dell'unione: recesso che nel caso di specie, per quanto ampiamente chiarito, non è stato in alcun modo esercitato in relazione all'adesione all'unione, ma limitato all'ulteriore e pattizio conferimento di funzioni alla stessa tramite autonoma convenzione accessiva. É di tutta evidenza, cioè, che l'unione, una volta nata su base volontaristica ovvero, a maggior ragione, coatta (nel momento in cui entreranno in vigore le relative previsioni legislative) non ha il potere di modificare unilateralmente la propria compagine associativa, quando ciò si ripercuota su scelte spettanti ai suoi singoli componenti, estromettendoli a prescindere dall'avvenuta espressione di volontà in tal senso da parte degli stessi, ovvero perfino contro la relativa volontà.