TAR Lombardia, sez.I - Sentenza del 29 dicembre 2023, n.3222

Territorio e autonomie locali
29 Dicembre 2023
Categoria 
03 Organi03.02 Consigli comunali e provinciali (Accesso dei consiglieri ex. art. 43 TUEL)
Principi enucleati dalla pronuncia 

Diritto di accesso dei consiglieri comunali

Estratto/Sintesi: 

In primo luogo occorre precisare che secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato-sez.V, sentenza 13.08.2020 n.5032) l'accesso agli atti esercitato dal consigliere comunale ai sensi dell'art.43 d.lgs. n.267 del 2000 ha natura e caratteri diversi rispetto alle altre forme di accesso, esprimendosi in un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle sue funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare -con piena cognizione- la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio e per promuovere tutte le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale. Per tali ragioni, da un lato sul consigliere comunale non può gravare (e ciò sin da prima dell'introduzione nell'ordinamento dell'istituto dell'accesso civico generalizzato) alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio delle sue funzioni; d'altra parte dal termine «utili», contenuto nell'articolo 43 d.lgs. n.267 del 2000, non può conseguire alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, poiché tale aggettivo comporta in realtà l'estensione di tale diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l'esercizio delle funzioni. Venendo al caso di specie, benchè il consorzio in questione, in quanto ente partecipato, rientri tra gli enti dipendenti dal Comune di … e quindi sia soggetto all'accesso dei consiglieri comunali, l'istanza è infondata. Infatti, la giurisprudenza (Consiglio di Stato-sez.V, sentenza 13.08.2020 n.5032) ha chiarito che l'unico limite all'accesso del consigliere comunale è configurabile, in termini generali, "nell'ipotesi in cui lo stesso si traduca in strategie ostruzionistiche o di paralisi dell'attività amministrativa con istanze che, a causa della loro continuità e numerosità, determinino un aggravio notevole del lavoro degli uffici ai quali sono rivolte e determinino un sindacato generale sull'attività dell'amministrazione (Cons. Stato, IV, 12.02.2013, n.846)(Cons. Stato, V, 02.03.2018, n.1298)". Nel caso di specie il grande numero di atti richiesti, estesi all'intera attività dell'ente, costituisce un atto di controllo generalizzato del consorzio che fuoriesce dalle funzioni svolte dal consigliere comunale, il quale esercita l'accesso per "l'espletamento del proprio mandato". In tale ambito rientra la possibilità di richiedere il testo integrale degli atti e documenti in possesso dell'ente, ma non rientra la possibilità di richiedere in sostanza tutti gli atti prodotti dall'ente, volendo altrimenti il consigliere sostituirsi agli organi dello stesso ente nello svolgimento dei controlli sull'ente stesso.