TAR Basilicata, sez.I - Sentenza del 21 novembre 2023, n.679

Territorio e autonomie locali
21 Novembre 2023
Categoria 
03 Organi03.02 Consigli comunali e provinciali (Accesso dei consiglieri ex. art. 43 TUEL)
Principi enucleati dalla pronuncia 

Diritto di accesso dei consiglieri

Estratto/Sintesi: 

… fermo restando che l'accesso ai sensi dell'art.43, co.2, del T.U.E.L. non è condizionato alla dimostrazione di un personale interesse (alla conoscenza dell'atto ovvero alla acquisizione dell'informazione) o alla presentazione di una giustificazione – il più recente (e condivisibile) orientamento giurisprudenziale ha precisato che:
- "quanto a contenuto, non si tratta di un diritto assoluto e senza limiti: lo si ricava dalla particolare funzione pubblica consiliare cui è servente questo tipo di accesso, che lo contiene nei termini dei definiti poteri del consiglio comunale (essendo l'accesso strumentale all'esercizio del mandato consiliare). Perciò, il particolare diritto di accesso del consigliere non è illimitato, vista la sua potenziale pervasività e la capacità di interferenza con altri interessi primariamente tutelati" (cfr. Consiglio di Stato-sez.V, 3/2/2022, n.769);
- "non appare sufficiente rivestire la carica di consigliere per essere legittimati sic et simpliciter all'accesso, ma occorre dare atto che l'istanza muova da un'effettiva esigenza collegata all'esame di questioni proprie dell'assemblea consiliare. Del resto, la finalizzazione dell'accesso ai documenti in relazione all'espletamento del mandato costituisce il presupposto legittimante ma anche il limite dello stesso, configurandosi come funzionale allo svolgimento dei compiti del consigliere" (cfr. Consiglio di Stato-sez.V, 2/1/2019, n.12);
- "il descritto limite implica che il bisogno di conoscenza del titolare della carica elettiva debba porsi in rapporto di strumentalità con la funzione di cui è collegialmente rivestito il consiglio comunale (art.42, t.u.e.l.), e alle prerogative attribuite singolarmente al componente dell'organo elettivo (art.43)" (cfr. Consiglio di Stato-sez.V, 11/3/2021, n.2089).
Di talché, l'istanza di accesso per cui è causa – essendo motivata, come emerge dalla sua lettura, in ragione della generica necessità di espletamento del mandato elettorale di consigliere comunale – risulta ictu oculi sprovvista di elementi idonei a comprovare che essa muova da un'effettiva esigenza collegata all'esame di questioni proprie dell'assemblea consiliare, secondo quanto inderogabilmente richiesto ai fini del riscontro del parametro di utilità prescritto dall'art.43, co.3, del T.U.E.L. (ivi chiarendosi che i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni "utili all'espletamento del loro mandato").