TAR Calabria, sez.I - Sentenza del 7 agosto 2023, n.1120

Territorio e autonomie locali
7 Agosto 2023
Categoria 
03 Organi03.02 Consigli comunali e provinciali (Accesso dei consiglieri ex. art. 43 TUEL)
Principi enucleati dalla pronuncia 

Diritto di accesso dei consiglieri

Estratto/Sintesi: 

… anche a voler diversamente qualificare tale istanza, non come mera richiesta di accesso difensivo (ex lege n.241/90), bensì come accesso del consigliere comunale, ex art.43 T.U.E.L., tale diritto, secondo gli spunti interpretativi più recenti, non può ritenersi illimitato e generalizzato onde evitare che trasmodi in un abuso dell'istituto che il legislatore ha previsto per ben chiare e diverse finalità rispetto a quello generalmente volto ad assicurare le prerogative difensive. Si richiama, sul punto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha avuto modo di affermare che "quanto a contenuto, non si tratta di un diritto assoluto e senza limiti: lo si ricava dalla particolare funzione pubblica consiliare cui è servente questo tipo di accesso, che lo contiene nei termini dei definiti poteri del consiglio comunale (essendo l'accesso strumentale all'esercizio del mandato consiliare). Perciò, il particolare diritto di accesso del consigliere non è illimitato, vista la sua potenziale pervasività e la capacità di interferenza con altri interessi primariamente tutelati" (Consiglio di Stato-sez.V, 3 febbraio 2022, n.769). Deve, dunque, precisarsi che "non appare sufficiente rivestire la carica di consigliere per essere legittimati sic et simpliciter all'accesso, ma occorre dare atto che l'istanza muova da un'effettiva esigenza collegata all'esame di questioni proprie dell'assemblea consiliare. Del resto, la finalizzazione dell'accesso ai documenti in relazione all'espletamento del mandato costituisce il presupposto legittimante ma anche il limite dello stesso, configurandosi come funzionale allo svolgimento dei compiti del consigliere" (Consiglio di Stato-sez.V, 26 settembre 2000, n.5109) (Consiglio di Stato-sez.V, 2 gennaio 2019, n.12). Orbene, dalla documentazione versata in atti, non risulta comprovato il requisito della pertinenza alla funzione di consigliere, ravvisandosi, piuttosto, dei segnali di senso contrario che orienterebbero a ritenere sussistenti delle esigenze più che altro difensive senza che, tuttavia, in capo all'interessata possa configurarsi una situazione qualificata e differenziata di interesse all'accesso atteso che la stessa non ha partecipato ad alcuna delle tre procedure di cui chiede l'ostensione degli atti.