Diritto di accesso
Il Collegio rileva che il riconoscimento del diritto di accesso e la legittimazione alla correlata pretesa ostensiva postulano, in quanto riferiti a «soggetti privati», la sussistenza di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (v. art.22, comma 1, lett.b), legge n.241/1990). La giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare (v., tra le altre, Cons. Stato-sez.V, 2 ottobre 2019 n.6603; TAR Lombardia-Milano, sez.III, 30 giugno 2022, n.1533) che si deve, pertanto, trattare di un interesse:
a) diretto, cioè correlato alla sfera individuale e personale del soggetto richiedente, dovendosi con ciò escludere una legittimazione generale, indifferenziata e non qualificata, che darebbe la stura ad una sorta di azione popolare;
b) concreto e quindi specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, all'acquisizione di dati ed informazioni rilevanti ed anche solo potenzialmente utili nella vita di relazione;
c) attuale, cioè non meramente prospettico od eventuale, avuto riguardo all'attitudine dell'auspicata acquisizione informativa o conoscitiva ad incidere, anche in termini di concreta potenzialità, sulle personali scelte esistenziali o relazionali e sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita;
d) strumentale, avuto riguardo sia, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali, sia, sul piano oggettivo, alla specifica connessione con il documento materialmente idoneo a veicolare le informazioni.
L'accesso ai documenti va considerato non solo ed esclusivamente come un istituto capace di permettere la conoscenza dei documenti amministrativi in via strumentale alla partecipazione procedimentale o alla difesa in giudizio, ma anche come idoneo ad ottenere la conoscenza di atti del procedimento amministrativo ogniqualvolta venga allegata la sussistenza di un interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, la cui nozione è più ampia ed estesa rispetto a quella dell'interesse all'impugnazione, potendo avere ad oggetto atti idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei confronti dell'istante indipendentemente dalla sussistenza o meno di una loro lesività.