TAR Lazio, sez.II quater - Ordinanza del 27 settembre 2023, n.14326

Territorio e autonomie locali
27 Settembre 2023
Categoria 
18 Attività Amministrativa18.03 Diritto di accesso
Principi enucleati dalla pronuncia 

Diritto di accesso

Estratto/Sintesi: 

Come evidenziato nell'ambito del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, "l'esistenza di un'indagine penale non implica, di per sé, la non ostensibilità di tutti gli atti o provvedimenti che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine: solo gli atti per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto possono risultare sottratti al diritto di accesso" (così T.A.R. Lombardia-sez.IV, 20 maggio 2022, n.1169; nello stesso senso, cfr., ex multis, T.A.R. Lazio-sez.II quater, 21 giugno 2021, n.7338 e T.A.R. Abruzzo-sez.I, 19 settembre 2022, n.353);
- la conoscenza degli atti del procedimento culminato con l'adozione della gravata ordinanza ripristinatoria presenta, con tutta evidenza, il carattere della strumentalità rispetto alla tutela della situazione giuridica fatta valere in giudizio dall'odierno ricorrente, come richiesto dall'art.116, comma 2, c.p.a. ai fini dell'accoglimento dell'istanza di accesso in corso di causa;
RITENUTO, tuttavia, che, specie in considerazione della finalità difensiva "qualificata" propria dell'istanza ex art.116, comma 2, c.p.a., debba essere escluso dai documenti accessibili l'esposto che ha sollecitato l'esercizio da parte del Comune di … del potere di vigilanza e repressione dell'abuso, la cui conoscenza non consentirebbe all'odierno ricorrente di acquisire alcun ulteriore elemento utile alla tutela della situazione giuridica azionata (in ordine alla sottrazione dell'esposto dal diritto di accesso, cfr., in particolare, Cons. St., sez.III, 1° marzo 2021, n.1717: "L'esposto presentato alla pubblica amministrazione, da cui trae origine una verifica, un'ispezione o un procedimento di accertamento di illecito, non può essere oggetto di «accesso agli atti», poiché non è dalla conoscenza del nome del denunciante che dipende la difesa del denunciato: la conoscenza dei fatti e delle allegazioni contestati risulta, infatti, già assicurata dal verbale di accertamento e, dunque, non è necessario risalire al precedente esposto");