TAR Puglia, sez.I - Sentenza del 15 settembre 2023, n.1134

Territorio e autonomie locali
15 Settembre 2023
Categoria 
18 Attività Amministrativa18.03 Diritto di accesso
Principi enucleati dalla pronuncia 

Diritto di accesso

Estratto/Sintesi: 

L'accesso è, dunque, espressione primaria del principio di trasparenza dell'attività della P.A. e della regola generale di correttezza nell'esercizio del potere amministrativo ex art.97 della Costituzione, in virtù dei quali la funzione pubblica deve risultare pienamente conoscibile all'esterno, in modo che sia possibile verificare la compiuta legittimità del suo esercizio nella massima estensione possibile. In definitiva, quindi, l'accessibilità di atti e documenti è la regola generale, potendo essere esclusa o limitata solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Va, inoltre, evidenziato che il collegamento, ossia il rapporto di strumentalità tra l'interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza deve essere inteso in senso ampio (col solo limite del non trasmodare in uno strumento surrettizio di sindacato generalizzato sull'attività del soggetto cui è rivolta), ossia nel senso che la documentazione richiesta deve costituire un mezzo potenzialmente utile alla tutela (non necessariamente giudiziale) della situazione giuridicamente rilevante, non richiedendosi che essa sia idonea a costituire strumento di prova diretta della lesione dell'interesse tutelato (in tema cfr. Cons. Stato, Ad. plen. 24 aprile 2012, n.7 e, fra le tante, Cons. Stato, sez.III 13 gennaio 2012, n.116; sez.IV 30 agosto 2011, n.4883; sez.V, 14 maggio 2010, n.2966); l'interesse all'accesso ha, inoltre, consistenza autonoma e va considerato in astratto, escludendosi che in relazione ai casi specifici competa all'amministrazione compiere apprezzamenti in ordine alla fondatezza della pretesa sostanziale sottostante e così alla fondatezza o all'ammissibilità delle eventuali domande giudiziali ipoteticamente proponibili dal soggetto che ha chiesto l'accesso documentale (v., per tutte, la sentenza della Sezione n.2516 del 2012) (Consiglio di Stato, sezione sesta, 28 marzo 2013, n.1835): nel giudizio sull'accesso si controverte del riconoscimento, meramente strumentale e conoscitivo, del solo diritto di accesso agli atti, impregiudicate restando - ovviamente - le questioni di merito sottostanti, dovendo ribadirsi che l'accesso è funzionale a primarie esigenze di trasparenza amministrativa, attenendo ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione (art.29, comma 2-bis, della legge n.241/1990).