TAR Marche, sez.II - Sentenza del 4 settembre 2023, n.538

Territorio e autonomie locali
4 Settembre 2023
Categoria 
18 Attività Amministrativa18.03 Diritto di accesso
Principi enucleati dalla pronuncia 

Diritto di accesso

Estratto/Sintesi: 

Per condivisibile giurisprudenza, le immagini registrate e conservate in sistemi di videosorveglianza urbana rientrano nella nozione di documento amministrativo ai fini del diritto di accesso, considerata l'ampia dizione di cui all'art.22, comma 1, lett. d), della L. n.241/1990 e considerato che si tratta di immagini già esistenti, registrate dal comune nell'esercizio di una attività di pubblico interesse (TAR Campania-Napoli, 2 maggio 2023, n.253). Non risulta né dal diniego impugnato, né dalle difese comunali che le immagini stesse non siano più in possesso dell'ente. La nozione normativa di documento amministrativo, suscettibile di formare oggetto d'istanza di accesso documentale, è, infatti, "ampia e può riguardare ogni documento detenuto dalla pubblica amministrazione o da un soggetto, anche privato, alla stessa equiparato ai fini della specifica normativa dell'accesso agli atti, e formato non solo da una pubblica amministrazione, ma anche da soggetti privati, purché lo stesso concerna un'attività di pubblico interesse o sia utilizzato o sia detenuto o risulti significativamente collegato con lo svolgimento dell'attività amministrativa, nel perseguimento di finalità di interesse generale" (Cons. di Stato-Ad.Plen. n.19 del 2020). Si ricorda, poi, che l'art.24, comma 7, della legge n.241 del 1990 enuclea un'autonoma funzione del diritto di accesso, quella "difensiva" che può addirittura operare quale eccezione al catalogo di esclusioni previste per l'accesso partecipativo, salvi gli opportuni temperamenti in sede di bilanciamento in concreto dei contrapposti interessi e, in particolare, di quello alla riservatezza, secondo i criteri indicati dalla medesima norma. Come di recente chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.19 del 2020, l'accesso "difensivo" è infatti costruito come "una fattispecie ostensiva autonoma, caratterizzata (dal lato attivo) da una vis espansiva capace di superare le ordinarie preclusioni che si frappongono alla conoscenza degli atti amministrativi; e connotata (sul piano degli oneri) da una stringente limitazione, ossia quella di dovere dimostrare la "necessità" della conoscenza dell'atto o la sua "stretta indispensabilità", nei casi in cui l'accesso riguardi dati sensibili o giudiziari"; inoltre, nel caso dei c.d. dati supersensibili l'accesso difensivo è subordinato anche al criterio della "parità di rango".