TAR Marche, sez.II - Sentenza del 23 agosto 2023, n.529

Territorio e autonomie locali
23 Agosto 2023
Categoria 
18 Attività Amministrativa18.03 Diritto di accesso
Principi enucleati dalla pronuncia 

Diritto di accesso

Estratto/Sintesi: 

È principio giurisprudenziale pacifico (ex multis, Cons. Stato, sez.IV, 19 ottobre 2017, n.4838; sez.VI, 15 maggio 2017, n.2269; sez.III, 16 maggio 2016, n.1978; sez.IV, 6 agosto 2014, n.4209) quello secondo cui, al di là delle ipotesi di accesso generalizzato, deve accedersi ad una nozione ampia di "strumentalità" del diritto di accesso, nel senso che la domanda ostensiva deve essere volta alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale e non meramente emulativo o potenziale, connesso alla disponibilità dell'atto o del documento del quale si richiede l'accesso, senza tuttavia imporsi che l'accesso al documento sia unicamente e necessariamente strumentale all'esercizio del diritto di difesa in giudizio, ma ammettendosi che la richiamata "strumentalità" vada intesa in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante. Più in dettaglio, si è affermato che l'accesso "assume invece una valenza autonoma, non dipendente dalla sorte del processo principale, ma anche dall'eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti in questione, potrebbe proporre (cfr. tra le più recenti, Cons. St., sez.V, 23 febbraio 2010 n.1067). Ed invero, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, introdotto dalla L. 7 agosto 1990 n.241, a norma dell'art.22 comma 2 della stessa legge, come sostituito dall'art.15, L. 11 febbraio 2005 n.15, costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico, il quale si colloca in un sistema ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell'azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità della funzione pubblica da parte dell'amministrato, basato sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi. In quest'ottica, il 'collegamento' tra l'interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza, di cui al cit. art.22, comma 1, lett.b), non può che essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (cfr. Cons. Stato, sez.V, 25 maggio 2010 n.3309, 10 gennaio 2007 n.55 e 7 settembre 2004 n.5873)" (Cons. Stato, sez.III, 13 gennaio 2012, n.116). Stante la necessità di contemperamento tra esigenze contrapposte (ampia trasparenza ed esclusione di istanze pretestuose), il diritto all'accesso documentale – pur essendo finalizzato ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e a favorirne lo svolgimento imparziale – non si configura come un'azione popolare, esercitabile da chiunque, indipendentemente da una posizione giuridicamente differenziata, ma è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti si riferiscono direttamente o indirettamente, e comunque solo laddove essi se ne possano avvalere per tutelare una posizione giuridicamente rilevante (Cons. Stato, sez.V, 14 settembre 2017, n.4346). In applicazione dei suesposti principi, la legittimazione all'accesso agli atti della P.A. va riconosciuta a chi è in grado di dimostrare che gli atti oggetto dell'accesso hanno prodotto o possano produrre effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, a prescindere dalla lesione di una posizione giuridica (cfr. Cons. Stato, sez.VI, 27 giugno 2018, n.3938).