Ordinanze sindacali ai sensi dell'art.50, comma 5, T.U. n.267/2000
… non si riscontra la dedotta violazione dell'art.7 L. n.241/1990 e ss.mm., tenuto conto che non vi è alcun obbligo di preventiva comunicazione di avvio del procedimento in caso di adozione di ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal sindaco (vedi: T.A.R. Campania-Napoli, sez.V, sentenza dell'11 luglio 2022, n.4653) a fronte di situazioni emergenziali di sanità pubblica (come nel caso di specie, essendo stata correttamente emanata l'ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art.50 comma 5 T.U. n.267/2000), e che, ad ogni buon conto, il ricorrente ha avuto comunque contezza della sussistenza del procedimento amministrativo in sede di ispezione da parte dell'autorità sanitaria, come emerso dall'esame del verbale di sopralluogo del 14.12.2022;
- non appaiono prospettarsi gli ulteriori dedotti profili di illegittimità con riferimento all'allegata erronea valutazione dei presupposti di fatto per l'irrogazione dei provvedimenti impugnati, tenuto conto che l'art.216 T.U. n.1265/1934 impone che le industrie insalubri della prima classe, produttive di emissioni insalubri, pericolose per la salute umana - tra le quali sono compresi gli allevamenti di bestiame - siano isolate nelle campagne e tenute lontane dal centro urbano abitato (nel caso di specie, è stata accertata anche l'assenza della concimaia a fronte della presenza di dieci bovini);