Consiglio di Stato, sez.III - Ordinanza del 28 luglio 2023, n.7399
… l'unica lettura consentita della normativa in esame è confermata anche dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria citata, che, pur occupandosi della natura decisoria o meno (e, dunque, della sua impugnabilità) dell'ordinanza ex articolo 116, comma 2, c.p.a., ha chiarito che "il codice del processo amministrativo ha disciplinato distintamente la fase dell'istruttoria e l'istanza di accesso in corso del giudizio, con la conseguenza che non si possono sovrapporre gli istituti in esame (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n.19 del 2020, cit., sulle differenze tra l'accesso documentale e le esigenze istruttorie, anche nel processo civile)", stabilendo - per il profilo che qui viene in rilievo - che "sulla base del criterio di interpretazione letterale – l'art.116 cod. proc. amm. prevede, al comma 2, che: i) «il ricorso di cui al comma 1» può essere proposto con istanza in pendenza di giudizio, il che evidenzia – per il rinvio effettuato all'accesso richiesto con ricorso autonomo – la sostanziale unitarietà del rimedio; ii) l'istanza deve essere notificata all'Amministrazione e agli eventuali controinteressati, che potrebbero anche essere diversi dalle parti già evocate in giudizio, il che evidenzia come il rispetto delle regole del contraddittorio sia coerente con la logica della natura decisoria dell'ordinanza", con l'obiettivo di "assicurare il diritto di difesa (artt.24 e 113 Cost.; art.1 cod. proc. amm.) dei controinteressati e della stessa pubblica amministrazione, qualora nel corso del processo sia emessa una ordinanza che accolga il ricorso ex art.116, comma 2, cod. proc. amm. e consenta l'ostensione dei documenti richiesti".