TAR Campania-Salerno, sez.III - Sentenza del 19 giugno 2023, n.1444

Territorio e autonomie locali
19 Giugno 2023
Categoria 
03 Organi03.02 Consigli comunali e provinciali (Accesso dei consiglieri ex. art. 43 TUEL)
Principi enucleati dalla pronuncia 

Legittimazione ad agire dei consiglieri comunali

Estratto/Sintesi: 

Il Collegio ritiene che, nella vicenda per cui è causa, trovi applicazione il consolidato principio di diritto – dal quale, nella specie, non vi è evidente ragione di discostarsi – di cui alla consolidata giurisprudenza amministrativa (ex multis, Cons. Stato, V, 12 marzo 2018, n.1549; Cons. Stato, V, 31 gennaio 2001, n.358), secondo cui "i conflitti interorganici, all'interno di uno stesso ente, trovano composizione in via amministrativa (ad esempio, per quel che qui rileva, nella forma della mozione di sfiducia nei confronti della giunta municipale sottoscritta da un gruppo qualificato di consiglieri comunali)", laddove "non sembra invece ammissibile un'azione di singoli consiglieri in relazione ad un contrasto funzionale tra consiglio e giunta, che non può essere risolto prescindendo dalla volontà dei rispettivi organi. Un siffatto contrasto non riguarda, infatti, in modo diretto il singolo assessore ed il singolo consigliere, ma i consessi dei quali i medesimi fanno parte. I quali, si ripete, come organi della stessa persona giuridica, non sarebbero (tranne il caso di particolari disposizioni di legge) legittimati a ricorrere dinanzi al giudice amministrativo l'uno contro gli altri atti dell'altro". Per l'effetto, un ricorso di singoli consiglieri (in particolare, contro l'Amministrazione di appartenenza) può ipotizzarsi soltanto allorché – e non è tale il caso di specie – vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio dei medesimi e quindi su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere (in termini, anche Cons. Stato, V, 4 maggio 2004, n.2699). Più in generale, va ribadito che il giudizio amministrativo è – di regola – diretto a risolvere controversie intersoggettive, sicché le ipotesi in cui sia aperto a controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente appaiono residuali, come nel caso in cui – per rimanere al caso dei consiglieri comunali – venga lesa la sfera giuridica dei membri dissenzienti (ad esempio, a causa dello scioglimento dell'organo o della nomina di un commissario ad acta, in cui detto effetto lesivo discende ab externo rispetto all'organo di cui gli stessi fan parte).