Diritto di accesso dei consiglieri comunali
Questa sezione (cfr. sentenza 3 febbraio 2022, n.769) ha evidenziato come debba essere operata una certa distinzione tra semplice accesso agli atti ed accesso che implica, nella sostanza, una "innovazione organizzativa radicale" ossia "un nuovo atto organizzativo generale". Ciò avviene nella misura in cui si chiede una mole di dati ed informazioni "pari alla latitudine dell'intera amministrazione di riferimento". Circostanza questa che si verifica anche nel caso di specie, allorché si chiede di accedere settimanalmente (e dunque anche sistematicamente) a tutto il protocollo dell'ente. Ebbene, in queste ipotesi il diritto del consigliere, che non è illimitato, trova un limite nella sua funzione stessa (che non è quella di affiancarsi alla struttura amministrativa istituendo, in concreto, una nuova figura organizzativa e dunque nuovi assetti funzionali ed ulteriori modelli procedimentali) e soprattutto nel principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Dunque, il secondo motivo di appello va accolto sotto questo particolare profilo, atteso che l'accesso con cadenza settimanale a tutto il protocollo dell'ente non può rivelarsi strettamente funzionale ai compiti che deve assolvere il consigliere. Più in particolare, una siffatta domanda è diretta non tanto ad esercitare un ben delimitato (per quanto vasto) accesso agli atti ma, piuttosto, ad introdurre ed implementare un nuovo modello organizzativo e procedimentale, diretto come tale a consentire in maniera sistematica un determinato modus operandi a carico della PA.