TAR Puglia, sez.I - Sentenza del 3 maggio 2023, n.717

Territorio e autonomie locali
3 Maggio 2023
Categoria 
03 Organi03.03 Giunte comunali e provinciali
Principi enucleati dalla pronuncia 

Revoca dell'assessore

Estratto/Sintesi: 

Nella vicenda in esame è chiaro che il provvedimento di revoca dell'incarico di assessore (disciplinato dall'art.46, comma 4, del testo unico di cui al d.lgs. n.267 del 2000) può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al sindaco, e segnatamente anche su ragioni afferenti ai rapporti politici all'interno della maggioranza consiliare e sulle sue ripercussioni sul rapporto fiduciario che deve sempre permanere tra il capo dell'amministrazione ed il singolo assessore (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Prima, Parere n.936 del 2021). Pertanto, deve essere condiviso e richiamato quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la compromissione del rapporto fiduciario sindaco-assessore può giustificare la revoca dell'incarico assessorile, purché sia accompagnata da un'indicazione - anche sintetica - dei fatti o delle "ragioni afferenti ai rapporti politici all'interno della maggioranza consiliare" che hanno leso il vincolo di fiducia. Ciò al fine di soddisfare quel requisito di minimo motivazionale richiesto anche per gli atti di alta amministrazione, nonché al fine di impedire che la lesione del vincolo fiduciario si trasformi in una vuota formula di stile suscettibile di utilizzi elusivi e discriminatori.