TAR Veneto, sez.I - Sentenza del 29 aprile 2020, n.393

Territorio e autonomie locali
29 Aprile 2020
Categoria 
03 Organi03.02 Consigli comunali e provinciali (Accesso dei consiglieri ex. art. 43 TUEL)
Principi enucleati dalla pronuncia 

Diritto di accesso dei consiglieri

Estratto/Sintesi: 

… il Collegio ritiene che non sia corretto ricavare implicitamente il principio che, qualora si tratti di atti reperibili nel sito web dell'Amministrazione o di atti che l'Amministrazione è disposta a trasmettere per posta elettronica, venga meno l'obbligo di rilasciare la copia cartacea, ove motivatamente richiesta. Una tale conclusione, nonostante comporti dei costi per l'Amministrazione, appare infatti riconducibile ad una scelta non irragionevole del legislatore, ove si tenga presente che a causa del digital divide vi è ancora una larga parte della popolazione che per ragioni di età, di tipo economico o sociale, per la mancanza di competenze digitali o disabilità, ovvero ancora per ragioni di tipo geografico a causa del mancato accesso alle infrastrutture necessarie, non ha la possibilità di accedere ad internet (dal documento "strategia per la crescita digitale 2014–2020" della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2015 risulta che nel 2013 gli utenti regolari di internet erano solamente il 56% della popolazione di età compresa tra 16 e 74 anni e che il 34% degli italiani non lo aveva mai utilizzato, con grandi differenze tra le diverse fasce di età). In questi casi il rifiuto del rilascio di una copia cartacea si tradurrebbe in una sostanziale negazione del diritto di accedere agli atti amministrativi ed è evidente che una tale scelta, che implica delicati profili perché vulnera il principio di uguaglianza, dovrebbe trovare un'esplicita affermazione da parte del legislatore e non può essere ricavata implicitamente, come sostiene il Comune nelle proprie difese, dall'esistenza delle norme sulla trasparenza amministrativa che prevedono l'obbligo per le amministrazioni di pubblicare i propri atti sul sito web istituzionale. Svolte tali premesse, come rilevato dal Comune, deve comunque tenersi conto che l'azione amministrativa deve ispirarsi al principio di economicità e pertanto, nell'esaminare le domande di accesso, l'Amministrazione deve tener conto della necessità di arrecare il minor aggravio possibile, sia organizzativo che economico, alla propria struttura. Applicando tale principio alla fattispecie in esame è possibile affermare che il rilascio della copia cartacea, in luogo dell'indicazione di dove reperire nel sito web il documento richiesto o della trasmissione di una copia digitale, diviene doveroso solo quando l'istante comprovi od alleghi di avere serie difficoltà nell'utilizzo degli strumenti informatici. Nel caso di specie ricorrono tali presupposti perché il ricorrente, non vedente, ha documentato di possedere un hardware ed un software che gli consentono di ottenere in autonomia una sintesi vocale dei documenti solamente partendo da una copia cartacea, e non è nelle condizioni di acquisire in tempi brevi le risorse necessarie ad utilizzare più moderni screen reader che consentano l'audio lettura dei documenti in formato digitale.