Diritto di accesso dei consiglieri
Il diritto di cui all'art.43 T.U.E.L. presenta, dunque, una ratio diversa da quella che contraddistingue l'accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt.22 e ss. L. n.241/90 - riconosciuto a chiunque sia portatore di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso - in quanto strettamente funzionale all'esercizio del munus pubblico di consigliere e, quindi, alla verifica ed al controllo dell'operato degli organi decisionali dell'ente locale, quale espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività. Siffatto diritto, quindi, al fine di «evitare che sia la stessa Amministrazione a diventare arbitro dell'ambito del controllo sul proprio operato […] non incontra alcuna limitazione in relazione alla eventuale natura riservata degli atti, stante il vincolo al segreto d'ufficio ex art.622 cod. pen., e alla necessità di fornire la motivazione della richiesta. In definitiva gli unici limiti all'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali possono rinvenirsi, per un verso, nel fatto che esso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e, per altro verso, che esso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando tuttavia che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso» (T.A.R. Sicilia-Catania, sez.I, 4 maggio 2020, n.926). Ancor più esplicitamente è stato affermato che "di conseguenza sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotto una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio del mandato del consigliere comunale; dal termine 'utili' contenuto nel prima ricordato art.43 non può conseguire alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, detto aggettivo servendo in realtà a garantire l'estensione di tale diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l'esercizio del mandato" (così, tra le tante, Consiglio di Stato, sez.V, 17 settembre 2010, n.6963).