Diritto di accesso
Nell'ambito di un procedimento ispettivo, o comunque di controllo, al privato è riconosciuta la titolarità di un interesse qualificato a conoscere i documenti utilizzati per l'iniziativa di vigilanza che lo riguarda, inclusi gli esposti o denunce suscettibili, per la loro valenza probatoria, di concorrere all'accertamento di fatti pregiudizievoli per il denunciato (ex multis cfr. TAR Lazio, Roma, sez.II-ter, 26 maggio 2020, n.5955; TAR Toscana, sez.I, 3 luglio 2017, n.898; TAR Lombardia-Brescia, sez.I, 12 luglio 2016, n.980; TAR Lazio-Roma, sez.III, 1° giugno 2011, n.4989; Cons. Stato, sez.V, 19 maggio 2009, n.3081);
- la tutela della riservatezza non assume un'estensione tale da includere il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione che, comunque, va ad incidere nella sfera giuridica di terzi (Cons. St., sez.V, 19 maggio 2009 n.3081; T.A.R. Sicilia-Catania, sez.III, 11 febbraio 2016 n.396);
- il diritto di accesso non soffre, infatti, limitazioni se non quelle espressamente previste con legge o, comunque, in base a legge e non è, in particolare, soggetto ad applicazioni interpretative, manipolative o, comunque, riduttive ad opera dell'Autorità atteso che ogni amministrazione è tenuta a dar seguito all'istanza del privato (ove rispettosa dei crismi normativi quanto a forma, oggetto, interesse sostanziale sotteso), mediante l'esibizione o la consegna di copia di quella documentazione precisamente richiesta, salvo che non ricorrano le tassative circostanze legislativamente previste per differirne ovvero negarne l'accesso (cfr. Consiglio di Stato, sez.IV, 19 aprile 2017, n.1832);
- nel caso di specie, il diniego non fronteggia situazioni opponibili alla pretesa ostensiva, che del resto risulta adeguatamente motivata in relazione all'interesse difensivo ad essa sotteso.